AVVOCATO ITALIANO IN TURCHIA

IL RECUPERO DI CREDITI IN TURCHIA
Per recuperare un credito pecuniario in Turchia, il creditore è obbligato ad avvalersi degli strumenti di esecuzione forzata messi a disposizione dal diritto turco.
Più precisamente, l’esecuzione forzata di crediti pecuniari è regolata dalla Legge sulla esecuzione e sul fallimento, che stabilisce un sistema procedurale esaustivo per il recupero di crediti in Turchia.
A titolo di panoramica, solitamente il procedimento di recupero inizia con la cosiddetta domanda d’esecuzione presentata da un creditore presso l’ufficio d’esecuzione del circondario di competenza, ovvero di regola quello del luogo di residenza o di sede del debitore.
La domanda di esecuzione va presentata dal creditore verbalmente o per iscritto (gli uffici mettono a disposizione dei formulari) e, in sintesi, deve indicare il nome, il cognome e l’indirizzo del creditore e del debitore, l’importo del credito, nonché il titolo di credito con la data precisa (ad es. un contratto firmato o una fattura) o, in difetto di tale titolo, la causa del credito (ad es. un contratto verbale). I costi procedurali – se nel corso del procedimento dovesse avverarsi che l’importo asserito era in effetti dovuto – vanno a carico del debitore, ma devono essere anticipati dal creditore.
Senza verificare l’esistenza e l’esigibilità del credito asserito, l’ufficio di esecuzione emette il cosiddetto ‘precetto esecutivo’, sulla base della domanda ottenuta e lo notifica al debitore. In parole povere, il precetto rappresenta la richiesta ufficiale al debitore (si tratta di un decreto ingiuntivo) di voler soddisfare il creditore entro 7 giorni. Una volta notificato il precetto, il debitore ha tre opzioni:
1- Pagare il debito entro 7 giorni,


2- Contestare il credito entro 7 giorni (secondo il gergo legale turco: fare opposizione),


3- Non fare nulla, il che comporterebbe un riconoscimento del credito e permetterebbe al creditore di procedere con l’esecuzione.
Pertanto, il procedimento può sfociare in tre direzioni:


1- Il debitore paga il debito (compresi gli interessi e i costi procedurali) – il procedimento di esecuzione è concluso.


2- Il debitore contesta il credito – il procedimento di esecuzione viene interrotto e rimane in sospeso finché l’opposizione non sia stata “eliminata” dal creditore. Al fine di eliminare l’opposizione, il creditore è costretto a percorrere la via giudiziaria entro un anno o sei mesi a seconda delle prove a sua disposizione, dalla notifica del precetto esecutivo, optando per uno dei tre seguenti:
a)Il creditore in possesso di una sentenza giudiziaria esecutiva può rivolgersi al giudice di competenza e richiedere il cosiddetto ‘rigetto definitivo dell’opposizione’, che gli permetterà di procedere con l’esecuzione


b)Il creditore in possesso di un riconoscimento di debito firmato dal debitore può rivolgersi al giudice di competenza e richiedere il cosiddetto ‘rigetto provvisorio dell’opposizione’, che a sua volta permetterà al debitore di provare dinanzi al giudice che la pretesa del creditore non è fondata. Se il debitore dovesse riuscirci, il procedimento di esecuzione è concluso (e i costi vanno a carico del creditore), mentre se non dovesse riuscirci (o non dovesse provarci), il rigetto provvisorio si trasforma in un rigetto definitivo, che permetterà al creditore di procedere con l’esecuzione.


c) Il creditore senza alcuna prova dovrà percorrere la via giudiziaria ordinaria e presentare un’azione legale per il riconoscimento di debito; se dovesse vincere la causa, la sentenza gli permetterà di procedere con l’esecuzione, se invece dovesse perderla, il procedimento di esecuzione è concluso (e i costi vanno a carico del creditore).


3) Il debitore non paga il debito e non contesta il credito – il precetto esecutivo si trasforma in un titolo di esecuzione stragiudiziale che permette al creditore di procedere con la domanda di continuazione dell’esecuzione .